Art. 6.
(Accesso agevolato ai servizi pubblici).

      1. Le amministrazioni pubbliche locali, nell'ambito delle loro competenze, sono tenute a garantire ai soggetti di cui all'articolo 1 la gratuità dell'accesso ai trasporti urbani e metropolitani, al servizio sanitario, alla scuola dell'obbligo pubblica per i figli, compresa la gratuità dei libri di testo e del materiale didattico, all'iscrizione e alla partecipazione a corsi ed esami di formazione e di aggiornamento professionali. Le regioni, nell'ambito delle loro competenze in materia di formazione professionale, definiscono con apposite disposizioni i programmi specifici di formazione e di aggiornamento professionali per i disoccupati di lunga durata, prevedendo anche di destinare ad essi una percentuale definita delle risorse rispetto al complesso di quelle destinate all'attività formativa, in base alla composizione della disoccupazione nella regione.
      2. Per i soggetti di cui all'articolo 1 della presente legge che sono conduttori di immobili ad uso abitativo è previsto un contributo integrativo per il pagamento del canone di locazione attraverso il fondo di cui all'articolo 10 della legge 9 dicembre 1998, n. 431. Tale contributo deve garantire l'equiparazione delle condizioni dei

 

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soggetti di cui all'articolo 1 della presente legge a quelle di cui godono i soggetti inseriti nella prima fascia del canone di edilizia residenziale pubblica istituito con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 20 dicembre 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 1997.
      3. Per i soggetti di cui ai commi 1 e 2 sono definite tariffe sociali, prevedendo la completa gratuità per i soggetti più indigenti, per le utenze relative all'erogazione di elettricità, gas, acqua e telefonia fissa, nonché condizioni di particolare favore, fino alla completa gratuità, per l'accesso alle manifestazioni culturali organizzate da enti pubblici.